Pavia






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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.P. AVIS PAVIA
FINALITÀ Art. 1 – Costituzione e Sede È costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica G.P. (Gruppo Podistico) Avis Pavia. L’Associazione ha sede in via Taramelli, 7 a Pavia.
Art. 2 – Scopo Sociale L’Associazione ha durata illimitata e non persegue scopi di lucro. Essa non discrimina in base a sesso, religione, razza, condizioni socio-economiche, e si ispira e conforma ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine. L’Associazione ha lo scopo sociale di:
Art. 3 – Finalità dell’Associazione Le finalità dell’Associazione sono esercitare, promuovere e diffondere la pratica sportiva della disciplina podistica. L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali e ricreativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. L’Associazione potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in modo accessorio e non prevalente rispetto all’attività istituzionale. Inoltre l’Associazione potrà reperire spazi e impianti, anche tramite convenzioni con Enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed intrattenere rapporti con istituti di credito anche su basi passive.
NORME E STRUTTURE
Art. 4 – Disposizioni Legislative L’Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI ed agli statuti e ai regolamenti di enti e federazioni atte al perseguimento dello scopo sociale ed a cui la Associazione medesima intende affiliarsi. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia e si fa riferimento alle norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di Enti non commerciali e di Associazioni senza finalità di lucro.
Art. 5 – Regolamento L’Associazione ha un Regolamento interno, che contiene le disposizioni operative che regolano il funzionamento dell’Associazione. In caso di contrasto tra Statuto e Regolamento prevale lo Statuto.
Art. 6 – Organi dell’Associazione Gli organi dell’Associazione sono:
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono il solo diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.
I SOCI Art. 7 – Soci Possono essere Soci dell’Associazione le persone che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e ne accettano lo Statuto ed il Regolamento. L’aspirante Socio deve fare domanda di ammissione all’Associazione secondo le norme stabilite nel Regolamento. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. I Soci possono essere ordinari, benemeriti ed aggregati. I Soci ordinari sono coloro che partecipano alle attività sportive, culturali e ricreative dell’Associazione. I Soci benemeriti, oltre a partecipare alle attività sportive, culturali e ricreative, sono coloro che con la propria opera hanno portato manifesti benefici morali o materiali alla Associazione ed alla sua immagine esterna. La qualifica di Socio benemerito è a vita. I Soci aggregati sono coloro che partecipano alle sole attività culturali e ricreative dell’Associazione. I Soci ordinari e benemeriti devono essere maggiorenni. I diritti dei soci aggregati minorenni sono esercitati da chi esercita la potestà parentale.
Art. 8 – Diritti dei Soci I Soci ordinari e benemeriti hanno diritto a
I Soci aggregati hanno diritto a
Art. 9 – Doveri dei Soci Tutti i Soci hanno il dovere di
Inoltre i soci ordinari e benemeriti hanno il dovere di
Il comportamento dei Soci verso gli altri Soci ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento e delle linee programmatiche eventualmente emanate dagli organi dell’Associazione.
Art. 10 – Recesso / Esclusione dei Soci La qualifica di Socio si perde per recesso, morosità nei pagamenti, esclusione e morte. Il Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha efficacia dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. La decadenza per morosità del Socio si verifica per il mancato pagamento della quota associativa annuale trenta giorni dopo la scadenza dei termini fissati dal Regolamento. Esso acquista efficacia immediata. L'esclusione del Socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per
Prima di procedere all’esclusione, gli addebiti mossi al Socio devono essere contestati per iscritto allo stesso, concedendogli un termine per replicare che, in ogni caso non potrà eccedere i trenta giorni. L’esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea nella prima riunione utile. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo. I Soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione perdono il diritto a qualsiasi rivalsa sull’Associazione medesima e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, neanche in caso di scioglimento della stessa. Essi sono tenuti a restituire tutto il materiale eventualmente in loro possesso che sia di proprietà dell'Associazione.
L’ASSEMBLEA Art. 11 – Assemblea dei Soci L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci ordinari, benemeriti ed aggregati in regola con il pagamento della quota sociale annuale. Ogni Socio ordinario o benemerito ha diritto di esprimere un solo voto, anche per delega scritta. La delega può essere conferita solo ad un altro Socio; ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega. Esse sono adottate con voto palese, tranne quando l'Assemblea o il Consiglio Direttivo ritengano opportuno il voto segreto. Le discussioni e le delibere dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, che é redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale é sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Alle delibere dell'Assemblea deve essere data pubblicità mediante affissione nella sede dell’Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e di chiederne copia.
Art. 12 – Convocazione dell’Assemblea La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante affissione dell’avviso nella sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, e l’ordine del giorno. L’Assemblea può essere convocata
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Art. 13 – Funzioni della Assemblea Ordinaria L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea ordinaria:
Art. 14 – Funzioni della Assemblea Straordinaria L'Assemblea straordinaria delibera su
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE Art. 15 – Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione; esso è composto da un numero dispari di Soci compreso tra cinque e undici, comprensivo del Presidente. Il Presidente uscente ne é membro di diritto. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni; allo scadere del mandato il Consiglio Direttivo uscente mantiene le funzioni di ordinaria amministrazione sino alle nuove nomine. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società e Associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificati motivi, non partecipi a tre riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio Direttivo ed essere sostituito dal primo dei Soci non eletti o, in mancanza di quest'ultimo, nell'ordine: da un socio scelto dall'assemblea o da un socio nominato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo decade per le dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente oppure in subordine il Vice Presidente o il Consigliere più anziano dovrà convocare entro quindici giorni un’Assemblea da tenersi entro i successivi trenta giorni, curando l’ordinaria amministrazione.
Art. 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni sono convocate con comunicazione mediante idoneo mezzo divulgativo, effettuata almeno due giorni prima della data fissata per la riunione e contenente la data, il luogo e l’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo si riunisce indicativamente una volta al mese. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti e non sono ammesse deleghe; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Le delibere sono adottate con voto palese. Le discussioni e le delibere del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale, che é redatto dal Segretario o da un componente del Consiglio Direttivo appositamente nominato. Il verbale é sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Alle delibere del Consiglio Direttivo deve essere data pubblicità mediante affissione nella sede dell’Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e di chiederne copia.
Art. 17 – Funzioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è dotato di ampi poteri per la gestione dell’Associazione. In particolare il Consiglio Direttivo
Art. 18 – Presidente Il Presidente è eletto contestualmente al Consiglio Direttivo e rimane in carica per tre anni; allo scadere del mandato il Presidente uscente mantiene le funzioni di ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Presidente. In particolare il Presidente
Art. 19 – Vice Presidente Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente quando quest'ultimo è impossibilitato ad adempiere i propri compiti.
Art. 20 – Segretario Il Segretario in particolare
Art. 21 – Tesoriere Il Tesoriere in particolare
IL PATRIMONIO E L’ESERCIZIO SOCIALE Art. 22 – Patrimonio Il patrimonio dell’Associazione è costituito
Art. 23 – Avanzi di Gestione e Fondi di Riserva Gli avanzi di gestione ed i fondi di riserva non possono essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i Soci, ma devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. Essi non possono essere investiti in strumenti finanziari.
Art. 24 – Esercizio Sociale L’esercizio sociale inizia il 1 dicembre e termina il 30 novembre dell’anno solare successivo.
SCIOGLIMENTO Art. 25 – Scioglimento Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a Enti similari che perseguono fini di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 460/1997 ovvero ai fini sportivi ai sensi dell’art. 90 della legge 289/2002.
Approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci del 21 Aprile 2011.
Il Presidente Giorgio Meneghetti |
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