STATUTO DELLA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
GRUPPO PODISTICO AVIS PAVIA
FINALITÀ
Art. 1 – Costituzione e Sede
È costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Gruppo Podistico (GP) Avis Pavia.
L’Associazione ha sede in via Taramelli, 7 a Pavia.
Art. 2 – Scopo Sociale
L’Associazione ha durata illimitata e non persegue scopi di lucro. Essa non discrimina in base a sesso, religione, razza, condizioni socio-economiche, e si ispira e conforma ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine.
L’Associazione ha lo scopo sociale di:
a. promuovere e sviluppare attività sportive, culturali e ricreative finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita;
b. impegnarsi affinché, nell’area sociale in cui opera, siano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva;
c. promuovere la diffusione del nome Avis e la donazione di sangue.
Art. 3 – Finalità dell’Associazione
Le finalità dell’Associazione sono esercitare, promuovere e diffondere la pratica sportiva della disciplina podistica.
L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali e ricreativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
L’Associazione potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in modo accessorio e non prevalente rispetto all’attività istituzionale.
Inoltre l’Associazione potrà reperire spazi e impianti, anche tramite convenzioni con Enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed intrattenere rapporti con istituti di credito anche su basi passive.
NORME E STRUTTURE
Art. 4 – Disposizioni Legislative
L’Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI ed agli statuti e ai regolamenti di enti e federazioni atte al perseguimento dello scopo sociale ed a cui la Associazione medesima intende affiliarsi.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia e si fa riferimento alle norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di Enti non commerciali e di Associazioni senza finalità di lucro.
Art. 5 – Regolamento
L’Associazione ha un Regolamento interno, che contiene le disposizioni operative che regolano il funzionamento dell’Associazione. In caso di contrasto tra Statuto e Regolamento prevale lo Statuto.
Art. 6 – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a. l’Assemblea dei Soci
b. il Consiglio Direttivo
c. il Presidente
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono il solo diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.
I SOCI
Art. 7 – Soci
Possono essere Soci dell’Associazione le persone che ne condividono le finalità e i principi ispiratori e ne accettano lo Statuto ed il Regolamento. L’aspirante Socio deve fare domanda di ammissione all’Associazione secondo le norme stabilite nel Regolamento. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.
I Soci possono essere ordinari, benemeriti ed aggregati.
I Soci ordinari sono coloro che partecipano alle attività sportive, culturali e ricreative dell’Associazione.
I Soci benemeriti, oltre a partecipare alle attività sportive, culturali e ricreative, sono coloro che con la propria opera hanno portato manifesti benefici morali o materiali alla Associazione ed alla sua immagine esterna. La qualifica di Socio benemerito è a vita.
I Soci aggregati sono coloro che partecipano alle sole attività culturali e ricreative dell’Associazione.
I diritti dei soci minorenni sono esercitati da chi esercita la potestà parentale.
Art. 8 – Diritti dei Soci
I Soci ordinari e benemeriti hanno diritto a
a. esercitare il voto nelle Assemblee;
b. candidarsi all’elezione negli organi dell’Associazione;
c. partecipare alle manifestazioni podistiche non competitive, ai campionati provinciali ed alle competitive di enti e federazioni podistiche a cui la Associazione sia eventualmente affiliata (dopo aver eseguito la visita sportiva per attività agonistica ed aver ottenuto iscrizione al campionato/i prescelti).
I Soci aggregati hanno diritto a
a. partecipare alle Assemblee senza diritto di voto;
b. partecipare alle manifestazioni culturali e ricreative organizzate dall’Associazione.
Art. 9 – Doveri dei Soci
Tutti i Soci hanno il dovere di
a. osservare lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione;
b. rispettare le decisioni degli organi dell’Associazione;
c. partecipare attivamente alla vita associativa ed alle Assemblee dell’Associazione;
d. prestare, su richiesta del Consiglio Direttivo, il proprio contributo nell’organizzazione delle manifestazioni sportive, culturali e ricreative e nella gestione dell’Associazione;
e. corrispondere le quote associative entro le scadenze stabilite nel Regolamento. Le quote versate sono intrasmissibili e non sono in alcun modo ripetibili e rivalutabili.
Inoltre i soci ordinari e benemeriti hanno il dovere di
f. rinnovare il proprio certificato medico alla scadenza ed assicurarsi che presso l’Associazione sia sempre disponibile un proprio certificato medico valido;
g. iscriversi alle gare e manifestazioni a cui partecipano come atleti dell’Associazione;
h. indossare l’abbigliamento sociale in occasione di gare e manifestazioni. E’ consentito aggiungere sull’abbigliamento sociale il proprio nome secondo gli standard sociali. E’ vietato aggiungere sull’abbigliamento qualunque altra scritta, immagine o logo senza la preventiva autorizzazione del Consiglio.
i. astenersi da ogni forma di illecito sportivo.
Il comportamento dei Soci verso gli altri Soci ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento e delle linee programmatiche eventualmente emanate dagli organi dell’Associazione.
Art. 10 – Recesso / Esclusione dei Soci
La qualifica di Socio si perde per recesso, morosità nei pagamenti, esclusione e morte.
Il Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il recesso ha efficacia dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
La decadenza per morosità del Socio si verifica per il mancato pagamento della quota associativa annuale trenta giorni dopo la scadenza dei termini fissati dal Regolamento. Esso acquista efficacia immediata.
L’esclusione del Socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per
a. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione ed evidente incompatibilità etica con le sue finalità sociali;
b. svolgimento di attività contrarie agli interessi dell’Associazione o che comportino danni gravi, anche morali, all’Associazione medesima;
c. persistente inottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Prima di procedere all’esclusione, gli addebiti mossi al Socio devono essere contestati per iscritto allo stesso, concedendogli un termine per replicare che, in ogni caso non potrà eccedere i trenta giorni.
Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
I Soci receduti, esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione perdono il diritto a qualsiasi rivalsa sull’Associazione medesima e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, neanche in caso di scioglimento della stessa. Essi sono tenuti a restituire tutto il materiale eventualmente in loro possesso che sia di proprietà dell’Associazione.
L’ASSEMBLEA
Art. 11 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci ordinari, benemeriti ed aggregati in regola con il pagamento della quota sociale annuale.
Ogni Socio ordinario o benemerito ha diritto di esprimere un solo voto, anche per delega scritta. La delega può essere conferita solo ad un altro Socio; ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.
Le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega. Esse sono adottate con voto palese, tranne quando l’Assemblea o il Consiglio Direttivo ritengano opportuno il voto segreto.
Le discussioni e le delibere dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, che é redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale é sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è conservato a cura del Segretario nella sede dell’Associazione.
Alle delibere dell’Assemblea deve essere data pubblicità mediante affissione nella sede dell’Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e di chiederne copia.
Art. 12 – Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante affissione dell’avviso nella sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, e l’ordine del giorno.
L’Assemblea può essere convocata
a. dal Presidente;
b. dal Consiglio Direttivo a maggioranza;
c. su richiesta scritta di almeno il 10% tra soci ordinari e benemeriti in regola con i versamenti delle quote associative, specificando gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Art. 13 – Funzioni della Assemblea Ordinaria
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea ordinaria:
a. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
b. approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
c. elegge il Consiglio Direttivo e ne stabilisce il numero dei componenti. Ciascun Socio può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei membri eleggibili del Consiglio Direttivo (arrotondando per eccesso) e comunque non inferiore a due. Un candidato per essere eletto nel Consiglio Direttivo deve comunque ricevere un numero di voti pari ad almeno il 10% di coloro che hanno effettivamente votato.
d. elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente decaduti;
e. controlla la corretta gestione societaria da parte del Consiglio Direttivo;
f. delibera la cessazione anticipata del mandato di tutto o parte del Consiglio Direttivo o del Presidente. E’ necessario il voto favorevole di due terzi dei Soci presenti (arrotondando per eccesso);
g. delibera la nomina di nuovi Soci benemeriti proposti del Consiglio Direttivo. E’ necessario il voto favorevole di due terzi dei Soci presenti (arrotondando per eccesso);
h. delibera su eventuali controversie tra i Soci e tra i Soci e l’Associazione stessa;
i. delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dai Soci mediante l’iscrizione all’Ordine del Giorno dell’Assemblea.
Art. 14 – Funzioni della Assemblea Straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera su
a. la modifica dello Statuto;
b. il trasferimento della sede legale;
c. lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
Art. 15 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione; esso è composto da un numero di Soci compreso tra cinque e undici, comprensivo del Presidente. Il Presidente uscente ne é membro di diritto.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni; allo scadere del mandato il Consiglio Direttivo uscente mantiene le funzioni di ordinaria amministrazione sino alle nuove nomine.
I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società e Associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina.
Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificati motivi, non partecipi a tre riunioni consecutive, potrà essere ritenuto dimissionario dal Consiglio Direttivo ed essere sostituito dal primo dei Soci non eletti o, in mancanza di quest’ultimo, nell’ordine: da un socio scelto dall’assemblea o da un socio nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo decade per le dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente oppure in subordine il Vice Presidente o il Consigliere più anziano dovrà convocare entro quindici giorni un’Assemblea da tenersi entro i successivi trenta giorni, curando l’ordinaria amministrazione.
Art. 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo
La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o da almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni sono convocate con comunicazione mediante idoneo mezzo divulgativo, effettuata almeno due giorni prima della data fissata per la riunione e contenente la data, il luogo e l’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo si riunisce indicativamente una volta al mese. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti e non sono ammesse deleghe; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Le delibere sono adottate con voto palese.
Le discussioni e le delibere del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale, che é redatto dal Segretario o da un componente del Consiglio Direttivo appositamente nominato. Il verbale é sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è conservato a cura del Segretario nella sede dell’Associazione.
Alle delibere del Consiglio Direttivo deve essere data pubblicità mediante affissione nella sede dell’Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e di chiederne copia.
Art. 17 – Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è dotato di ampi poteri per la gestione dell’Associazione. In particolare il Consiglio Direttivo
a. assicura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
b. propone al voto dell’Assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell’esercizio seguente;
c. propone al voto dell’Assemblea le proposte di modifica dello Statuto;
d. propone al voto dell’Assemblea le nomine di nuovi Soci benemeriti. La proposta deve essere approvata all’unanimità con l’eccezione degli eventuali diretti interessati;
e. presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
f. presenta all’Assemblea il programma annuale delle attività da svolgere dell’esercizio seguente;
g. delibera sulle spese per la gestione dell’Associazione;
h. delibera le modifiche e gli aggiornamenti del Regolamento;
i. delibera la nomina, tra i componenti del Consiglio stesso, del Presidente tenendo in considerazione le preferenze espresse dall’Assemblea;
j. delibera la nomina, tra i componenti del Consiglio stesso, del Vice-Presidente, del Tesoriere e del Segretario;
k. delibera la delega a Soci esterni al Consiglio di particolari funzioni o attività;
l. delibera l’ammissione di nuovi Soci;
m. delibera l’esclusione dei Soci;
n. delibera i rimborsi per le spese sostenute dai Soci per conto e nell’interesse dell’Associazione;
o. delibera affiliazioni ad enti e federazioni atte al perseguimento dello scopo sociale;
p. delibera le attività ed i servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
q. delibera gli eventuali collaboratori e professionisti di cui si avvale l’Associazione;
r. delibera la stipula di contratti commerciali, sportivi e pubblicitari, tranne l’acquisto di immobili o la sottoscrizione di contratti di leasing di importo superiore ad € 10.000,00
s. delibera decisioni urgenti per la vita dell’Associazione qualora ciò fosse necessario, salvo successiva comunicazione all’Assemblea;
t. prepara i calendari mensili delle gare a cui l’Associazione partecipa
u. svolge ogni funzione che lo Statuto o le leggi vigenti non attribuiscano ad altri organi.
Art. 18 – Presidente
Il Presidente è eletto contestualmente al Consiglio Direttivo e rimane in carica per tre anni; allo scadere del mandato il Presidente uscente mantiene le funzioni di ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Presidente.
In particolare il Presidente
a. ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione;
b. presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
c. vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile;
Art. 19 – Vice Presidente
Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente quando quest’ultimo è impossibilitato ad adempiere i propri compiti.
Art. 20 – Segretario
Il Segretario in particolare
a. redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta delle relative registrazioni;
b. redige ed aggiorna il mansionario.
Art. 21 – Tesoriere
Il Tesoriere in particolare
a. presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il consuntivo economico annuale e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo.
b. provvede alle operazioni di incasso;
c. provvede a liquidare le spese deliberate dal Consiglio Direttivo verificandone la regolarità ed effettua i relativi pagamenti;
d. garantisce che tutte le entrate e le uscite dell’Associazione avvengano in modo tracciabile;
e. controlla frequentemente i conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti.
IL PATRIMONIO E L’ESERCIZIO SOCIALE
Art. 22 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito
a. dalle quote di iscrizione versate dai Soci;
b. da entrate per i servizi istituzionali offerti ai Soci;
c. da entrate provenienti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
d. da entrate di carattere commerciale da terzi;
e. da eventuali beni, mobili e immobili, di proprietà dell’Associazione o a essa pervenuti a qualsiasi titolo;
f. da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con le leggi vigenti, con il presente Statuto e con il Regolamento. Il Consiglio Direttivo potrà comunque sempre rifiutare qualsiasi contributo che sia teso a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione.
Art. 23 – Avanzi di Gestione e Fondi di Riserva
Gli avanzi di gestione ed i fondi di riserva non possono essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i Soci, ma devono essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. Essi non possono essere investiti in strumenti finanziari.
Art. 24 – Esercizio Sociale
L’esercizio sociale inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto dell’anno solare successivo.
SCIOGLIMENTO
Art. 25 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.
L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a Enti similari che perseguono fini di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 460/1997 ovvero ai fini sportivi ai sensi dell’art. 90 della legge 289/2002.
Approvato dall’Assemblea dei Soci del 31 Gennaio 2013.
Revisione dell’art. 24 approvata dall’Assemblea dei Soci del 26/3/2015.
Revisione dell’art.15 approvata dall’Assemblea dei Soci del 3/12/2017.
Il Presidente
Eugenio Loinger